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Passaggi di proprietà auto e moto

L'art. 7 D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006 dispone che:
"L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione dei beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego."
Mentre prima ci si poteva rivolgere esclusivamente al Notaio, dal 4 luglio 2006 è possibile autenticare la firma su tali atti anche presso gli uffici comunali e presso gli S.T.A. - Sportelli Telematici dell’Automobilista, attivi presso le delegazioni ACI e le agenzie di consulenza automobilistica che li abbiano istituiti ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 358/2000.

Modalità di richiesta
Il venditore del bene deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con:
•    un documento di identità in corso di validità;
•    codice fiscale e partita IVA;
•    il certificato di proprietà (o, in sua assenza, con il foglio complementare);
•    dati anagrafici e codice fiscale dell’acquirente;
•    una marca da bollo da € 16,00.

La firma del venditore dovrà essere effettuata solo alla presenza dell'ufficiale di anagrafe e non prima.
Se il veicolo è di proprietà di più persone devono presentarsi tutte in Anagrafe con il documento d’identità per autenticare la firma.

Possessori di CERTIFICATO DI PROPRIETA' del veicolo
La dichiarazione sarà autenticata utilizzando il riquadro T del certificato di proprietà, un tempo riservato esclusivamente al notaio (vedi fac simile in fondo alla pagina). Il riquadro T dovrà essere interamente compilato dagli interessati indicando tutti i dati richiesti dal modello, compreso il numero del certificato di proprietà, dati anagrafici e codice fiscale dell’acquirente ed il prezzo di vendita.

Possessori di CERTIFICATO DI PROPRIETA' DIGITALE del veicolo
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, l’attuale documento cartaceo.
Se si è in possesso di un CDPD e si deve effettuare un passaggio di poprietà del veicolo occorre rivolgersi, a uno Sportello Telematico dell’Automobilista:
• l’Unità Territoriale ACI di Viterbo
• l’Ufficio Provinciale DTT di Viterbo (Motorizzazione Civile)
• Delegazioni dell’Automobile Club Provinciale e Studi di consulenza della provincia (vedi elenco)

Presso lo STA si potrà chiedere l’espletamento dell’intera formalità o, qualora la formalità non possa essere conclusa presso lo stesso STA (ad es. se vi è la necessità di redigere l’atto di vendita che prevede la firma di più soggetti diversi), potrà essere chiesta, senza il pagamento di alcuna tariffa pubblica, la predisposizione del supporto cartaceo necessario per completare la formalità presso altro STA.

Possessori del FOGLIO COMPLEMENTARE del veicolo
Deve essere presentata, a cura degli interessati, una scrittura privata sulla quale, oltre alla dichiarazione di vendita, dovranno essere indicati i dati del venditore, dell’acquirente, il prezzo, i dati del veicolo ecc..
Anche in questo caso deve essere autenticata la firma di chi vende il veicolo.

Fac-simile traccia per la scrittura privata (solo per i possessori di foglio complementare)

N.B. Altri fac-simile di scritture private con sottoscrizione autenticata sono reperibili sui siti delle Unità Territoriali dell'ACI (vedi esempio)

Per chi ha EREDITATO un veicolo
In questo caso deve essere presentata, a cura degli interessati, una dichiarazione di accettazione di eredità nella quale si indichino tutti gli eredi e si chieda l’intestazione ai medesimi del veicolo.
Dovranno essere autenticate le firme di tutti gli eredi (fac-simili moduli da utilizzare).

Costo
Occorre una marca da bollo ordinaria da € 16,00 più € 0,52 per diritti di segreteria, anche nel caso di più firme sullo stesso atto.

CASI PARTICOLARI

Comunione dei beni
Se il bene oggetto della vendita ricade in regime di comunione dei beni tra i coniugi, questi dovranno firmare entrambi la dichiarazione di vendita, anche se il loro nome non compare sul certificato di proprietà. E’ necessario che tale condizione venga segnalata al funzionario al momento dell’autentica.
La mancata sottoscrizione dell’atto da parte del coniuge in comunione di beni, non intestatario del certificato di proprietà, non è sufficiente per dichiarare la nullità dell’atto. L’articolo 184 del codice civile prevede espressamente che l’altro coniuge, nel caso in cui non sia d’accordo, possa impugnare l’atto di vendita. “Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683. L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione (art.184 codice civile).

Beni appartenenti a società
Nel caso il bene oggetto della vendita sia intestato a società la dichiarazione dovrà essere firmata dal Legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma. Tale titolarità dovrà essere dimostrata al momento della richiesta di autentica mediante esibizione di una visura camerale aggiornata.

Procura a vendere
Coloro che siano in possesso di una procura a vendere o di atto che dia titolo ad eseguire la vendita in nome e per conto di altri dovranno esibire atti originali dai quali possa verificarsi tale facoltà.

NOTA IMPORTANTE
ATTENZIONE: L’Ufficiale di Anagrafe si limita ad eseguire esclusivamente l’autentica di firma e non le altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Ciò significa che è in ogni caso necessario rivolgersi direttamente al P.R.A., oppure ad un ufficio ACI o ad agenzie di pratiche auto entro 60 giorni per la trascrizione dell’atto e tutte le altre necessità, quali il pagamento delle tasse e diritti relativi. Sono infatti rimaste in vigore tutte le altre norme che prevedono diritti e tasse sul passaggio di proprietà, oltre ai compensi per gli uffici che eseguono le operazioni necessarie diverse dall’autentica dell’atto. Ad estrema chiarezza: se il certificato di proprietà compilato e autenticato non viene portato al PRA per la registrazione a cura di chi ne abbia interesse (venditore o acquirente), il veicolo rimane intestato al vecchio proprietario. L’Ufficio Anagrafe è esonerato da ogni responsabilità in merito al mancato perfezionamento del passaggio di proprietà.



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Fac simile atto di vendita con foglio complementare
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